1) CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
2) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal DLGS 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del Codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
3) REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
- il trasporto di passeggeri;
- l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
- il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A;
- qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1., 2. o 3., e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
- acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
- offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
- pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
- combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5) CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
- Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
- Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
- Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del DLGS 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
- Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6) PRENOTAZIONI
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta sulla Domanda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, previa presa visione ed accettazione dell’allegato A e della policy di privacy.
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’Organizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e s’intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’Organizzatore stesso. Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nei singoli programmi pubblicati. Sarà altresì pubblicata la scheda tecnica descrittiva del singolo viaggio.
7) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’acconto previsto nelle modalità di pagamento relative alla specifica proposta di viaggio. Tale acconto dovrà sempre comprendere la quota di iscrizione e la card partisereno che include la copertura assicurativa. Per i successivi pagamenti fanno sempre fede le modalità di pagamente relative alla proposta di ogni singolo viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 40° giorno prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 40 gg precedenti la partenza dovrà essere versato l’intero ammontare in unica soluzione. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D. Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore.
In caso di mancato saldo nei tempi previsti il viaggio si intenderà rinunciato da parte del cliente con il conseguente addebito di penale.
8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto indicato in catalogo o nella sua scheda tecnica. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
I tassi di cambio in vigore applicati nei programmi sono: Euro1 = GBP 0,865 ed Euro 1= USD 1,1, salvo diversamente specificato nella scheda viaggio dei programmi “su misura”. I prezzi potranno essere modificati fino ai 20gg precedenti la data fissata per la partenza in conseguenza delle variazioni dei costi sopra indicati in misura non superiore all’8%; nell’ipotesi invece di una revisione del prezzo superiore all’8%, l’organizzatore deve darne tempestiva comunicazione al Viaggiatore che avrà la facoltà di recedere dal contratto senza penale alcuna ovvero di accettare la modifica dandone comunicazione all’organizzatore entro 2 gg. lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende accettata.
9) RECESSO DEL VIAGGIATORE
- Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
- In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
- Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2,
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo
eventuali condizioni più restrittive – legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture
– che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto.
Al partecipante che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali:
- per rinunce pervenute fino a 50 gg. lavorativi prima della partenza 10% della quota di partecipazione
- per rinunce pervenute fino a 31 gg. lavorativi prima della partenza 25% della quota di partecipazione
- per rinunce pervenute fino a 15 gg. lavorativi prima della partenza 50% della quota di partecipazione per rinunce pervenute fino a 7 gg. lavorativi prima della partenza 80% della quota di partecipazione.
Nessun rimborso verrà riconosciuto dopo tale termine; Nb: le spese di iscrizione e di copertura assicurativa non sono in ogni caso rimborsabili. Tali penalità sono riferite a rinunce per viaggi effettuati in Europa; per i viaggi extra-europei si applicheranno le condizioni indicate nella scheda di presentazione del viaggio stesso. Qualora il viaggio fosse organizzato utilizzando un vettore low cost o volo di linea con tariffe speciali in caso di rinuncia del passeggero il costo del biglietto non sarà rimborsato e la tabella delle penali si applicherà all’importo del viaggio al netto (decurtato) del costo del volo. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. Non è previsto nessun rimborso a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio, come a chi non si presenti il giorno della partenza o rinunci durante lo svolgimento del viaggio stesso; non verrà altresì rimborsato lo studente che, a causa di un comportamento contrario ai principi di civiltà e di correttezza nei confronti della scuola, insegnanti o compagni, venga allontanato dalla scuola stessa o violi la legge del Paese ospitante con l’obbligo di provvedere all’organizzazione e alle spese del viaggio di rientro. Il partecipante che dovesse richiedere il rientro anticipato per malattia, mancato adattamento o cause familiari, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto e le spese di rientro saranno a suo totale carico, eventuali rimborsi dovranno essere richiesti alla compagnia assicuratrice in base alle condizioni di polizza stipulata.
10) SOSTITUZIONI
Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona a condizione che:
- l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 14 gg. prima della data fissata della partenza con la contestuale indicazione circa le generalità del cessionario;
- non vi ostino ragioni di passaporto, visti, certificati sanitari, di sistemazione alberghiera o comunque motivi che rendano impossibile la fruizione del pacchetto da persona diversa del partecipante rinunciatario;
- la persona subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per la sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, la quota assicurativa e sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo nonché degli importi di cui al precedente punto 3.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
- Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
- I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
- I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
- Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
- Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
- I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
- Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
- Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h)
12) RICHIESTE PARTICOLARI DEI PARTECIPANTI
Il partecipante comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il partecipante è sempre tenuto ad informare il venditore e l’organizzatore di eventuali sue esigenze e/o condizioni particolari (intolleranze alimentari, allergie, malattie, gravidanze, disabilità etc.) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi personalizzati. Dette informazioni devono essere inviate dal Viaggiatore all’organizzatore all’atto dell’iscrizione.
13) ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE
- Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
- Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. Nell’ipotesi di comunicazione di modifica delle date di partenza/rientro o del programma di viaggio. Il partecipante è tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione all’organizzazione, entro 2 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione; Decorso tale termine, si considereranno accettate tutte le modifiche comunicate ed apportate al viaggio.
- Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
- L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
- Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
- Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
- In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
- Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti pari a 40 per gruppo se non diversamente specificato.
- Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
- Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
- Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
- La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
14) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
- L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del Codice civile.
- Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
- Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
- Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. A tal proposito l’organizzatore fornisce la Card Parti Sereno che include l’Assicurazione annullamento per motivi di salute (Vedi descrizione punto successivo)
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi, sul sito web dell’organizzatore o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
16) CARD PARTI SERENO
La card “PARTI SERENO” (nella versione Europa o Mondo), avvalendosi all’assicurazione ivi inclusa da diritto al rimborso delle penali (di cui al punto 9), per annullamenti fino al giorno della partenza), in caso di malattie con o senza ricovero ospedaliero, come più ampiamente specificato nelle condizioni generali di polizza disponibili su richiesta. L’Assicurazione non copre la quota di iscrizione e di assicurazione obbligatoria che saranno in ogni caso trattenute. Sono esclusi i ricoveri conseguenti a patologie/malattie preesistenti all’atto dell’iscrizione al viaggio, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali, psicosomatiche, le patologie dovute ad abuso di alcolici. La richiesta di tale rimborso dovrà essere effettuata dal partecipante direttamente nei confronti dell’assicurazione entro e non oltre dieci giorni dal rientro dal viaggio. La card “PARTI SERENO” è obbligatoria per l’iscizione ad un qualsiasi viaggio come riportato nella scheda tecnica del singolo viaggio. In ogni caso il cliente ha sempre la facoltà di stipulare una propria assicurazione supplementare qualora non ritenesse sufficienti i massimali e/o le coperture dell’assicurazione inserita nella Card Partisereno.
17) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
18) MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
19) RESPONSABILITA’
L’Organizzazione risponde dei danni arrecati al Viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che l’organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti di legge. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
20) LIMITE ALLA RESPONDABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
Se la mancata effettuazione della partenza relativa al soggiorno prenotato fosse causa di forza maggiore, come, ad esempio, guerre, scioperi, epidemie, ragioni collegate alle autorità italiane o del paese ospitante, sarà trattenuto il 30% della quota di partecipazione a titolo di concorso spese di preparazione al viaggio, oltre agli eventuali indennizzi richiesti dai corrispondenti esteri, compagnie aeree e ferroviarie. In caso di rientro del partecipante/gruppo, a norma dell’art. 96 del Codice del Consumo (DL n. 206/2005) l’organizzatore è esonerato da ogni responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa da caso fortuito o forza maggiore (e così esemplificativamente, da scioperi, eruzione vulcanica, epidemie, guerre, attentati terroristici ecc.). In tali casi l’organizzatore provvederà all’assistenza fornendo eventuale sistemazione, pasti o rientro con i mezzi alternativi disponibili e ciò esclusivamente previa autorizzazione del sottoscrittore del contratto, nonché immediato versamento delle spese extra occorrenti.
21) RESPONSABILITA’ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’Organizzatore di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori, i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.
22) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi anche membri della comunità europea cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del partecipante.
23) LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del Codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
- Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
- Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
24) MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO
25) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
26) RECLAMI E DENUNCE
Il Viaggiatore, a pena di decadenza deve denunciare per iscritto all’organizzatore, sotto forma di reclamo, le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al Viaggiatore l’assistenza richiesta, al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Viaggiatore.
27) FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo. A tale scopo a maggior tutela dei nostri clienti LET- Language Educational Travels ha stipulato una polizza assicurativa con la Compagnia Nobis Filo Diretto Protection.
28) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.letworld.it contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
- soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
- Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente, Andorra, Argentina, Australia (PNR), Canada, Isole Faroe, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay;
- Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione);
- Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006: “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
29) REDAZIONE E VALIDITÀ DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO
I programmi della LET s.r.l. sono validi dal 1/10/2023 al 31/12/2024, inottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, sono redatti in modo da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa con l’indicazione della durata della vacanza studio, località, descrizione del college, prezzo, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare delle eventuali penalità.
30) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Milano.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
LET s.r.l. CF/PIVA 06847760961 REA MI – 1919977 ADV/T.O.
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